Art. 73.
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, sono autorizzati, a carico del Bilancio regionale 2000, i seguenti stanziamenti di spesa, sia in termini di competenza che di cassa:


a) L. 50.000.000 per gli interventi di cui al Titolo I Capo 1 e 2 e al comma 7 dell'art. 71 con iscrizione all'esistente Cap. 5855 dello stato di previsione della spesa del Bilancio Regionale dell'esercizio in corso la cui denominazione è così modificata: "Studi per supporti tecnici e conoscitivi in materia di programmazione territoriale e per assicurare lo sviluppo sostenibile del territorio;


b) L. 25.000.000 per gli interventi cui al titolo II Capo 1, 2, 3, 4 e 5 con iscrizione al Capitolo 5853 di nuova istituzione denominato "Spese per le iniziative dirette alla valorizzazione del territorio dell'Umbria";


c) L. 25.000.000 per gli interventi di cui al Titolo III con iscrizione al Capitolo 5854 di nuova istituzione così denominato: "Spese per studi, elaborazioni ed analisi, per l'implementazione dei dati concernenti il sistema dei servizi sul territorio";


d) L. 30.000.000 da utilizzarsi per riprodurre la cartografia con iscrizione al Cap. 5854.

2. All'onere complessivo di L. 130.000.000 si fa fronte quanto a L. 65.000.000 con lo stanziamento dell'esistente Capitolo 5855 e quanto a L. 65.000.000 con quota della disponibilità che sarà appositamente prevista sul fondo globale del Capitolo 6120, elenco 3.2., n. ordine 1, del bilancio di previsione 2000.

3. Al corrente bilancio di previsione sono apportate le conseguenti variazioni in termini di competenza e di cassa.

4. Per gli anni 2001 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio ai sensi dell'art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.