Art. 72.
(Sanzioni)
1. Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa statale e regionale, per la violazione delle sottoindicate norme della presente legge, sono irrogate le sanzioni pecuniarie con le modalita' previste dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, e sono adottate le misure di ripristino dello stato dei luoghi appresso determinate:
a) per le violazioni delle norme contenute negli articoli 10, comma 4, 12, comma 3, 14, comma 2, 16, commi 4 e 7, 47, comma 5 e 52, comma 2, e' irrogata dal Comune la sanzione pecuniaria, da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000, in relazione alla entita' e rilevanza del danno cagionato, nonche' e' ordinata la restituzione in pristino entro il termine massimo di sessanta giorni, a cura e spese del proprietario e del titolare della concessione. In caso di inadempienza, alla restituzione in pristino provvede, d'ufficio e in danno, il Comune.
2. All'accertamento delle violazioni delle norme indicate nel presente articolo provvedono i soggetti indicati all'art. 4 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15.
3. I proventi delle sanzioni sono introitati dal Comune nel cui territorio e' avvenuta la violazione e sono utilizzati esclusivamente per interventi di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali.