Art. 68.
(Modifiche alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28)
1. All'art. 12 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente:
"2.bis Il PTCP ha anche valore ed effetto di piano di tutela nei settori
della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della
difesa del suolo, nonché della tutela delle bellezze naturali. La definizione
delle relative disposizioni dovrà avvenire nella forma di intese fra la
Provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.".
2. Il comma 7 dell'art. 16 della L.R. n. 28/95 è così sostituito:
"7. La Provincia trasmette il piano e le relative osservazioni alla
Regione. Il Presidente della Giunta regionale entro i successivi novanta giorni,
previa istruttoria tecnica dei propri uffici e sentito il CCRT, di cui alla
legge regionale 26 luglio 1994, n. 20, convoca una Conferenza istituzionale alla
quale partecipano le Province. Il CCRT rende il parere entro venti giorni dalla
richiesta da parte della Giunta regionale, trascorsi i quali il parere si dà
per acquisito.".