Art. 68.
(Modifiche alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28)

1. All'art. 12 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2.bis Il PTCP ha anche valore ed effetto di piano di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo, nonché della tutela delle bellezze naturali. La definizione delle relative disposizioni dovrà avvenire nella forma di intese fra la Provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.".

2. Il comma 7 dell'art. 16 della L.R. n. 28/95 è così sostituito:
"7. La Provincia trasmette il piano e le relative osservazioni alla Regione. Il Presidente della Giunta regionale entro i successivi novanta giorni, previa istruttoria tecnica dei propri uffici e sentito il CCRT, di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20, convoca una Conferenza istituzionale alla quale partecipano le Province. Il CCRT rende il parere entro venti giorni dalla richiesta da parte della Giunta regionale, trascorsi i quali il parere si dà per acquisito.".