Art. 67.
(Modifiche alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9)
1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 dopo il
punto è aggiunto di seguito:
"Per la predisposizione del piano medesimo sono acquisite anche le
indicazioni delle Comunanze agrarie, aventi sede sul territorio considerato, dei
rappresentanti di valenza regionale delle associazioni di categoria del mondo
agricolo, nonche' di quelle ambientaliste, sportive, culturali e sindacali.".