Art. 67.
(Modifiche alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9)

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 dopo il punto è aggiunto di seguito:
"Per la predisposizione del piano medesimo sono acquisite anche le indicazioni delle Comunanze agrarie, aventi sede sul territorio considerato, dei rappresentanti di valenza regionale delle associazioni di categoria del mondo agricolo, nonche' di quelle ambientaliste, sportive, culturali e sindacali.".