Art. 65.
(Interventi edificatori consentiti nelle zone di rispetto delle strade e delle ferrovie)

1. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, ed ubicati nelle fasce di rispetto delle strade e delle ferrovie possono essere oggetto degli interventi previsti dai commi 7 e 9 dell'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, come sostituito dall'art. 34 della legge regionale n. 31/97.

2. Gli interventi di ampliamento, di cui al comma 1, sono consentiti sul lato opposto a quello fronteggiante la strada o la ferrovia. I suddetti ampliamenti sono consentiti in allineamento al lato fronteggiante la strada o la ferrovia, unicamente nel caso di accertata impossibilità ad intervenire sul lato opposto Sono altresi' consentiti interventi di demolizione e ricostruzione, nei limiti volumetrici gia' esistenti, anche in sito diverso, anche a distanza maggiore di quella preesistente dall'asse viario o ferroviario, con l'esclusione dei casi espressamente vietati dal codice della strada e dal regolamento attuativo.

3. Il rilascio delle concessioni di cui al comma 2 del presente articolo, escluse quelle per ristrutturazioni senza mutamento di destinazione d'uso, e' subordinato ad un preventivo atto di sottomissione, registrato e trascritto, con il quale il proprietario rinunci a qualsiasi indennizzo delle opere previste nella concessione stessa in caso di espropriazione per l'ampliamento delle sedi viarie o ferroviarie.