Art. 64.
(Indici di densita' in zona agricola)

1. Nelle parti di territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali ad usi agricoli, zone "E" di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, la massima densita' consentita per gli edifici destinati ad abitazione e' di 0.0005 mc/mq. e l'altezza massima e' fissata in metri lineari 6,50.

2. I Comuni, nelle parti di territorio destinato ad usi agricoli di cui al comma 1, con esclusione di quelle di cui agli articoli 10, comma 2, 11, comma 1, 12, 13, 14, 16, 17, 20, delimitano gli ambiti dove la densita' consentita per gli edifici destinati ad abitazione non sia superiore a 0.005 mc/mq.

3. La delimitazione degli ambiti di cui al comma 2 e' prevista con il PRG, parte strutturale, adottato ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.