Art. 61.
(Standard per aree al servizio di insediamenti direzionali, produttivi, turistico-residenziali e turistico-produttivi)

1. Le quantita' minime di spazi al servizio di insediamenti direzionali e per la ristorazione sono definite come appresso:

a) a mq. 100 di superficie lorda di pavimento adibita alle attivita' corrisponde la quantita' minima di mq. 60 di spazio per parcheggio, escluse le sedi viarie e di mq. 40 per verde.

2. Le quantita' minime di spazi al servizio di insediamenti produttivi, industriali ed artigianali, sono definite come appresso:

a) aree per parcheggio pubblico, escluse le sedi viarie, nonche' aree di cui all'art. 30, comma 7, in misura non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie della zona destinata a tali insediamenti ed aree per verde pubblico in misura non inferiore al 5 per cento della stessa superficie, da utilizzare come verde ornamentale.

3. La quantita' minima di spazi al servizio di insediamenti turistico-residenziali, per la realizzazione di verde attrezzato, parcheggio, escluse le sedi viarie, e attrezzature di interesse comune, e' stabilita nella misura del 40 per cento della intera superficie della zona destinata a tali insediamenti.

4. La quantita' minima di spazi al servizio di insediamenti turistico-produttivi, anche extralberghieri, necessaria alla realizzazione di parcheggi e di spazi per verde e', rispettivamente, di un posto macchina per ogni due posti letto previsti e di mq. 4 per ogni 100 mc. di volume destinato all'attivita'.

5. Le aree per standard previste al comma 2 e una quota non inferiore al 50 per cento di quelle previste ai commi 1, 3 e 4, sistemate e urbanizzate, sono cedute gratuitamente al Comune. La restante quota delle aree di cui ai commi 1, 3 e 4, da adibire ad uso pubblico in base a convenzione o atto d'obbligo, registrati e trascritti, ricomprende le aree a parcheggio di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 marzo 1989, n. 122.

6. Nel caso di insediamenti di cui al presente articolo, all'interno dei singoli lotti e negli spazi destinati a verde privato, le alberature di alto e medio fusto debbono corrispondere almeno al rapporto di una ogni 40 mq. di superficie di area libera dalle costruzioni. Il Comune in sede di rilascio del certificato di agibilita' o abitabilita' accerta la sussistenza di tale requisito.

7. I Comuni, nel P.C.S., o con provvedimento motivato in relazione alla ubicazione degli insediamenti di cui al presente articolo, nonche' quelli di cui all'art. 26 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, possono prevedere la facolta' che la cessione delle aree pubbliche per standard sia sostituita, a richiesta del proponente l'intervento o del concessionario, da adeguati servizi ed infrastrutture, poste anche all'esterno dei comparti o delle zone oggetto di intervento, che garantiscano migliori soluzioni urbanistiche. I Comuni possono prevedere la facolta', anche in relazione alle disposizioni di cui sopra e con provvedimento motivato, i casi in cui, a richiesta del proponente l'intervento o del concessionario, le aree pubbliche per standard possano essere monetizzate in alternativa alla loro sistemazione e cessione gratuita, stabilendone il valore e disciplinando le modalita' di pagamento a carico dei proprietari.

8. Il Comune utilizza le somme ricavate esclusivamente per la realizzazione delle previsioni del P.C.S.

9. Il Comune utilizza le somme ricavate esclusivamente per la realizzazione di servizi ed attrezzature secondo quanto previsto dal P.C.S.