Art. 6.
(Azioni e strumenti operativi)
1. La Regione privilegia la cooperazione istituzionale quale metodo con cui esercitare le competenze di programmazione e pianificazione assegnate dalle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 28 e 21 ottobre 1997, n. 31.
2. La Giunta regionale provvede all'aggiornamento permanente delle cartografie di cui alla legge regionale 29 ottobre 1979, n. 59 ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede alla redazione della carta della vegetazione potenziale e della naturalita'quali ulteriori strumenti di conoscenza dell'uso del suolo di cui alle carte n. 2, 3, 4, 10 e provvede altresi' al perfezionamento del modello digitale del terreno di cui alla carta n. 5, quale strumento indispensabile per la pianificazione e programmazione territoriale.
3. La Regione utilizza il monitoraggio del territorio, effettuato dal servizio informativo territoriale (SITER), quale mezzo per la verifica dei risultati della pianificazione e programmazione, anche in rapporto all'utilizzo delle informazioni fornite dal PUT.