Art. 59.
(Standard minimi per aree destinate ad attrezzature di interesse comunale e
sovracomunale)
1. I Comuni con popolazione residente uguale o superiore a 20.000 abitanti garantiscono la realizzazione di attrezzature di interesse comunale o sovracomunale sia pubbliche che private di interesse generale o collettivo, nelle zone "F", di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, da prevedere nel PRG in misura non inferiore a quelle appresso indicate:
a) per grandi infrastrutture per parcheggio anche di interscambio tra sistemi di trasporto: 2,00 mq/utenti;
b) per l'istruzione superiore all'obbligo ed universitaria: 3,00 mq/utenti;
c) per la salute e l'assistenza: 2,00 mq/utenti;
d) per verde pubblico in parchi urbani e territoriali: 10,00 mq/utenti;
e) per attrezzature per lo sport e per le attivita' culturali: 10,00 mq/utenti;
f) per infrastrutture tecnologiche e di distribuzione dell'elettricita', del gas o metano, dell'acqua, per quelle relative alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti, ai servizi di trasporto ed altri servizi collegati, alla protezione civile, nonche' ad impianti di distribuzione di merci quali depositi, mercati generali, autostazioni e scali ferroviari: 10,00 mq/utenti.
2. Nei Comuni con popolazione residente inferiore a 20.000 abitanti i valori di cui al comma 1 sono ridotti alla meta' ed e' escluso l'obbligo per la previsione delle aree di cui alle lettere a) e b).
3. Il P.C.S. stabilisce motivatamente i casi in cui la previsione e realizzazione delle attrezzature di cui sopra non e' necessaria.
4. Le aree di cui al presente articolo sono dimensionate nella parte strutturale del PRG e sono perimetrate nella parte operativa, in coerenza alle indicazioni del P.C.S., distinguendo quelle per le quali e' prevista l'attuazione pubblica da quelle ad attuazione privata o mista.
5. La determinazione del numero degli utenti per ogni singola attrezzatura e' effettuata secondo le modalita' di cui all'articolo 57.