Art. 58.
(Compiti degli enti locali)
1. Il PTCP definisce i servizi di livello intercomunale ai fini della redazione del P.C.S., secondo quanto disposto al comma 2 dell'art. 30 e tenendo anche conto delle indicazioni contenute nelle carte di cui al comma 2 dell'art. 55.
2. I Comuni redigono ed approvano il P.C.S. contestualmente al PRG, parte operativa, come suo allegato, anche in conformita' a quanto definito dal PTCP, e lo aggiornano con le medesime procedure.
3. I Comuni nel P.C.S. stabiliscono i casi in cui la gestione e la manutenzione delle attrezzature e dei servizi e' posta a carico dei privati tramite apposita convenzione registrata e trascritta.