Art. 57.
(Determinazione dell'utenza e degli abitanti ai fini del dimensionamento del
P.C.S.)
1. I Comuni redigono il P.C.S. determinando il numero degli utenti dei servizi dell'intero territorio, secondo i seguenti criteri:
a) popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;
b) popolazione da insediare secondo le previsioni dello strumento urbanistico, articolata per tipologia di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;
c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nelle grandi strutture pubbliche e private, agli studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonche' in base ai flussi turistici.