Art. 53.
(Inquinamento da immissioni nell'atmosfera)

1. La Regione, negli atti di programmazione assume come riferimento le risoluzioni adottate nelle conferenze mondiali per la riduzione dell'inquinamento da idrocarburi, indicando gli specifici strumenti e le necessarie modalita' di attuazione e di verifica, per la riduzione delle immissioni inquinanti nell'atmosfera.

2. La Giunta regionale, ai fini della tutela dall'inquinamento atmosferico e per il miglioramento della qualita' dell'aria, fino all'attuazione del piano di risanamento di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 4 e del D.M. 20 maggio 1991, individua:

a) zone di particolare protezione dell'ambiente per le quali fissa parametri di qualita' dell'aria coincidenti o inferiori ai valori guida di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

b) zone specifiche in cui limitare o prevenire un aumento di inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali;

c) zone particolarmente inquinate o di specifica tutela ambientale nelle quali adottare interventi di contenimento delle emissioni inquinanti.

3. La Giunta regionale detta specifici indirizzi per le zone di cui al comma 2, promuovendo piani di rilevamento e di monitoraggio delle singole zone attraverso l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.