Art. 51.
(Organizzazione territoriale della protezione civile e criteri per la vulnerabilita' dei sistemi urbani)

1. La Giunta regionale, anche sulla base delle conoscenze di cui alla carta n. 51 e delle risultanze delle attivita' previste all'art. 20 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, predispone il programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi di cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, anche in applicazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' definisce norme urbanistiche ed edilizie da osservare nella edificazione di nuove espansioni urbane e negli interventi sugli edifici esistenti, al fine della prevenzione o della riduzione dei rischi. Il Piano regionale di previsione e prevenzione individua i centri periferici di protezione civile, distribuiti nel territorio in maniera strategica con riferimento ai rischi, oltre al previsto Centro regionale di protezione civile di Foligno con l'annesso aeroporto.

2. Le Province, sulla base degli indirizzi del Piano regionale e per quanto di competenza, partecipano alla realizzazione della organizzazione territoriale della Protezione Civile. Il PTCP e il PRG recepiscono i contenuti del Piano di cui al comma 1, disciplinandone rispettivamente le ricadute territoriali e quelle urbanistiche.

3. I Comuni predispongono i piani comunali e/o intercomunali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali. A tali fini il PRG, parte strutturale, in coerenza con i contenuti del PUT e conformemente al PTCP, specifica l'organizzazione territoriale della protezione civile, nonche':

a) precisa le tipologie di rischio presenti sul territorio comunale, redigendo apposite mappe di rischio a scala comunale;

b) individua le aree attrezzate e le infrastrutture destinate alla sicurezza e al soccorso della popolazione in caso di calamita' verificandone la compatibilita' geologica ed idrogeologica e la logistica delle vie di accesso;

c) individua gli edifici aventi valore strategico ai fini dell'articolazione dei soccorsi;

d) individua le aree di emergenza sulla base dei rischi e della densita' demografica, anche ai fini delle previsioni di cui all'art. 2 lettera e) della legge 31 marzo 1998, n. 61.