Art. 50.
(Criteri per la tutela e l'uso del territorio esposto a rischio sismico)
1. Il PUT, con riferimento alle carte numero 48, 49 e 50, ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attesa che si proceda alla riclassificazione sismica ai sensi del punto a), del comma 2, dell'articolo 94 del D.L. 31 marzo 1998, n. 112, definisce per il territorio regionale i seguenti livelli di approfondimento degli studi di microzonazione sismica:
a) livello 1;
b) livello 2.
2. I Comuni i cui territori sono sottoposti agli studi di livello 1, di cui al punto a) del comma 1, eseguono, ai soli fini della zonizzazione urbanistica, studi di microzonazione sismica a supporto degli strumenti urbanistici generali corredati da indagini specifiche finalizzate a valutare la compatibilita' delle destinazioni d'uso residenziali del tipo A, B, C, produttive del tipo D e a servizi generali del tipo F, di cui al D.M. 2 aprile 1968, con gli effetti sismici locali e studi di microzonazione sismica di dettaglio per i piani attuativi, sulla base di appositi criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
3. I Comuni i cui territori sono sottoposti agli studi di livello 2, di cui al punto b) del comma 1, eseguono, ai soli fini della zonizzazione urbanistica, studi di microzonazione sismica a supporto degli strumenti urbanistici generali corredati da indagini specifiche sulle aree destinate ad ospitare opere di interesse pubblico o di importanza strategica, sulla base di appositi criteri stabiliti dalla Giunta regionale.