Art. 48.
(Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi)

1. All'esterno dei centri abitati, a distanza inferiore a metri lineari 100 dalle rive dei laghi e dalle sponde dei corsi d'acqua, indicati nelle carte n. 46 e n. 47, e' consentita l'attivita' agricola nel rispetto morfologico, idrogeologico, biochimico, strutturale e naturalistico del suolo.

2. Le distanze sono calcolate dal confine demaniale o almeno a partire dal piede degli argini e loro accessori e, in assenza di arginatura, dal ciglio superiore della sponda mentre, per i laghi, dalla linea corrispondente alla quota del massimo invaso regolato.

3. I Comuni nel P.R.G., parte strutturale, sulla base di specifiche indagini di valutazione del rischio idraulico e tenuto conto della tutela degli aspetti naturalistico - ambientali, nonche' delle caratteristiche morfologiche delle aree interessate, possono ridurre la distanza minima di cui al comma 1 per nuove previsioni urbanistiche.

4. La Regione, le Province, i Comuni e le Comunita' montane promuovono la confinazione delle aree di cui al primo comma. Gli stessi enti sostengono, anche con incentivi finanziari, le imprese agricole confinanti per la ricostituzione, nelle fasce di rispetto di cui sopra, della vegetazione ripariale, nonche' della realizzazione di apposite piantumazioni produttive e dei sentieri e/o delle piste di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale 16 dicembre 1997 n. 46. In tali aree il taglio della vegetazione ripariale e' limitato ai casi di comprovata necessita' di difesa idraulica, da realizzare prioritariamente con interventi di ingegneria naturalistica.

5. Nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo sono consentiti:

a) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, lettere a), b), c) e d) e quelli previsti dall'art. 8, commi 7 e 9, della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, come sostituito dall'art. 34 della legge regionale n. 31/97.

b) gli interventi necessari alla realizzazione o adeguamento di impianti idroelettrici per la produzione di energia, quelli necessari alla regimazione dei corpi idrici, nonche' quelli volti all'utilizzo ed alla valorizzazione delle risorse idriche naturali;

c) gli interventi per la valorizzazione ambientale, compresi quelli per la nautica da diporto, realizzati con metodologie di basso impatto, nonche' quelli per la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, quando il proponente dimostri la impossibilita' di soluzioni alternative. Sono altresi' consentite le opere di sistemazione idraulica;

d) gli interventi diretti alla realizzazione di impianti legati all'attivita' della pesca, anche sportiva e all'itticoltura;

e) la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative all'aperto nonche' la sistemazione di aree di pertinenza di edifici;

f) gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 con le modalità ivi indicate.