Art. 46.
(Individuazioni delle parti di territorio esposte a pericolo geologico ed
idrogeologico)
1. Il PUT, nella carta n. 44, rappresenta i siti dei movimenti franosi e quelli storicamente colpiti da dissesto ed inondazioni.
2. Il PTCP, definisce e disciplina i siti di cui al comma 1, stabilendo altresi' quelli per i quali sono necessari ulteriori studi ed indagini sia ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h) della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 che di quanto disposto dall'Autorita' di bacino ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' delle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 267.
3. I PRG, nella parte strutturale, recepiscono in termini fondiari i siti come disciplinati ai commi 1 e 2, previa elaborazione di specifici studi geologici ed idraulici di approfondimento con riferimento a tutto il territorio comunale.
4. La Giunta regionale, ai fini della prevenzione elabora specifiche direttive ed indirizzi, predispone la banca dati riguardante l'incidenza dei fenomeni franosi sull'assetto del territorio regionale e la carta della propensione dei terreni al dissesto, nonche' promuove studi ed interventi finalizzati alla riduzione del rischio geologico ed idrogeologico.
5. Gli interventi della Giunta regionale anche su proposta degli enti locali competenti, e dei Consorzi di bonifica, sono tesi a favorire, nelle zone colpite da dissesto o da bonificare:
a) il contenimento dei processi erosivi dei suoli;
b) il riordino idraulico-forestale dei bacini idrografici;
c) l'incentivazione degli interventi di rimboschimento con specie autoctone;
d) l'utilizzo razionale dei pascoli con carichi commisurati alle capacita' produttive degli stessi;
e) la ripresa di attivitą agricole sui terreni collinari, altocollinari e pedemontani condizionandole all'utilizzo di tecniche colturali compatibili con la stabilitą dei suoli;
f) le sistemazioni morfologiche dei terreni in pendio anche attraverso azioni di consolidamento e stabilizzazione delle scarpate, prioritariamente ed ove possibile secondo criteri di ingegneria naturalistica, nonche' il reinserimento di filari di piante e realizzazione di scoline a giropoggio;
g) le azioni tendenti alla regimazione idraulica delle acque attraverso il riordino della rete scolante e la realizzazione di opere di drenaggio per la raccolta e l'allontanamento delle acque di superficie e vadose;
h) la sistemazione delle sponde fluviali prioritariamente secondo tecniche di ingegneria naturalistica;
i) il recupero di ambiti estrattivi dismessi anche al fine di realizzare zone umide, aree lacustri e boscate nonche' spazi attrezzati per la migliore fruizione dell'ambiente.