Art. 45.
(Finalita')

1. Ai fini dell'acquisizione degli elementi di conoscenza la Regione, attraverso il PUT e i singoli piani di settore, rileva i territori maggiormente esposti a pericolo geologico, idrogeologico, sismico, nonche' le aree ove sono presenti risorse idriche superficiali e sotterranee di valore strategico, soggette a degrado e ad inquinamento. La Regione rileva anche i rischi ambientali derivanti dalla emissione di onde elettromagnetiche, da immissioni nell'atmosfera e dal rumore.

2. La Regione promuove le azioni necessarie alla mitigazione del rischio territoriale, al risanamento delle singole componenti dell'ecosistema, compromesse dall'attivita' dell'uomo e dagli eventi naturali, con metodologie rispettose del contesto in cui sono inserite, delle specificita' archeologiche, architettoniche e storico - tipologiche, in modo da non alterare le immagini dell'Umbria.