Art. 45.
(Finalita')
1. Ai fini dell'acquisizione degli elementi di conoscenza la Regione,
attraverso il PUT e i singoli piani di settore, rileva i territori maggiormente
esposti a pericolo geologico, idrogeologico, sismico, nonche' le aree ove sono
presenti risorse idriche superficiali e sotterranee di valore strategico,
soggette a degrado e ad inquinamento. La Regione rileva anche i rischi
ambientali derivanti dalla emissione di onde elettromagnetiche, da immissioni
nell'atmosfera e dal rumore.
2. La Regione promuove le azioni necessarie alla mitigazione del rischio territoriale, al risanamento delle singole componenti dell'ecosistema, compromesse dall'attivita' dell'uomo e dagli eventi naturali, con metodologie rispettose del contesto in cui sono inserite, delle specificita' archeologiche, architettoniche e storico - tipologiche, in modo da non alterare le immagini dell'Umbria.