Art. 42.
(Campi di volo ed elisuperfici)

1. I campi di volo e le elisuperfici per l'approdo e la partenza di velivoli ultraleggeri ed elicotteri sono consentiti su autorizzazione comunale negli ambiti di cui agli articoli 18 e 26, nel rispetto delle norme di sicurezza e di contenimento dell'inquinamento acustico ed ambientale, con strutture non stabilmente infisse al suolo, comunque di facile smontaggio o rimozione e purche' non comportino alcuna trasformazione del terreno o cambio di destinazione d'uso permanente.

2. Le elisuperfici al servizio delle abitazioni o di complessi produttivi sono soggette a concessione edilizia quando necessitano di specifiche strutture.