Art. 4
(Rapporti interregionali)

1. La Regione dell'Umbria attraverso il PUT definisce gli elementi strutturali per rendere operativi gli obiettivi contenuti negli atti di cui all'articolo 3 anche tramite accordi o intese interregionali.

2. Nei territori dell'Umbria, indicati nella carta n. 1 del PUT, ai fini della valorizzazione dei rapporti di cooperazione e competizione tra aree confinanti, la Regione, le Province ed i Comuni, nella approvazione dei rispettivi atti di programmazione e pianificazione, definiscono, previa stipula di specifici accordi o intese, gli interventi di interesse comune e li sottopongono agli Enti locali delle altre Regioni.

3. Alle conferenze partecipative di cui all'art. 6 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 e all'art. 15 bis della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 gli Enti locali invitano anche i Comuni e le Province confinanti appartenenti ad altre Regioni