Art. 38.
(Infrastrutture per la telematica)
1. Il PUT nelle carte n. 34, 39 e 40, sulla base dello studio integrato delle infrastrutture a rete esistenti e della domanda, indica, per la pianificazione delle future reti tecnologiche, le dorsali telematiche, quali corridoi preferenziali di utilizzo e canali privilegiati di investimento.
2. La Giunta regionale, promuove iniziative per lo sviluppo delle reti telematiche e satellitari.
3. Il PUT nella cartografia indica le Insulae digitali strategiche di primo e di secondo livello che rappresentano le aree per lo sviluppo di servizi telematici per funzioni molteplici.
4. La Giunta regionale, per la predisposizione dei progetti di interesse regionale, indica la perimetrazione degli ambiti interessati e propone lo sviluppo di applicazioni settoriali sulla base della domanda integrata, pubblica e privata, del mercato, con le modalita' di cui al precedente articolo 6, comma 1 e all'articolo 11 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28.