Art. 34.
(Norme di tutela della rete stradale)

1. Ai fini della salvaguardia e tutela della rete stradale di interesse regionale esistente e di progetto indicata dal PUT, ivi comprese le pertinenze di esercizio e di servizio, si applicano le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, integrato dal regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni, secondo le seguenti articolazioni:

a) per la viabilita' di livello autostradale si applicano le norme previste per le strade di tipo "A";

b) per la viabilita' primaria si applicano le norme previste per le strade di tipo "B" e, all'interno dei centri abitati, di tipo "D";

c) per la viabilità secondaria si applicano le norme previste per le strade di tipo "C".

2. L'accessibilita' agli ospedali dell'emergenza dalla viabilita' primaria e' assicurata con corsie preferenziali per i mezzi di soccorso. Gli ospedali di Perugia e Terni sono collegati alla stessa viabilita' con strade urbane di scorrimento.

3. Il PTCP e il PRG definiscono rispettivamente le norme di tutela e salvaguardia della viabilita' di interesse provinciale e comunale.

4. Nelle fasce di rispetto di cui ai commi 1, 2 e 3, nonche' in quelle di rispetto della viabilita' statale e provinciale di cui all'articolo 32 comma 2 e all'art. 33, sono consentiti sui fabbricati esistenti, gli interventi di cui all'art. 65.