Art. 32.
(Rete stradale di interesse regionale)
1. La rete stradale d'interesse regionale e' classificata nella carta n. 33 nel modo seguente:
a) viabilita' di livello autostradale; costituita dai collegamenti che assicurano l'accessibilita' ai capoluoghi di rilievo nazionale, anche attraverso terminali in ambito urbano, assumendo, in tal caso, la caratteristica di autostrada urbana;
b) viabilita' primaria; costituita dalla rete stradale che assicura le relazioni primarie e veloci tra i maggiori centri della regione, nonché i principali collegamenti interregionali svolgendo, all'interno degli insediamenti urbani, la funzione di itinerari passanti di livello superiore, assumendo, in tal caso, le caratteristiche di strada urbana di scorrimento.
c) viabilita' secondaria; e' costituita dalla rete dei collegamenti interregionali secondari, nonche' dalle connessioni con la viabilita' primaria o fra archi della medesima; essa assicura altresi' le relazioni di area urbana all'esterno degli insediamenti e, nell'urbano, le relazioni interquartiere.
2. Le strade statali non incluse nella rete di cui al precedente comma costituiscono una importante infrastruttura per il territorio regionale e assolvono a funzioni di collegamento su direttrici non principali o gia' servite dalla rete di interesse regionale.
3. L'aggiornamento della classificazione di cui al comma 1 e' effettuato secondo le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 ed e' immediatamente efficace.
4. Gli aggiornamenti di cui al comma 3 sono trasmessi agli Enti locali interessati.
5. La Giunta regionale adegua, secondo le previsioni della presente legge e dell'allegata cartografia, la classificazione delle strade procedendo alla modifica delle precedenti deliberazioni.