Art. 26.
(Definizione)

1. Gli ambiti urbani e quelli per insediamenti produttivi indicati nella carta n. 22 sono caratterizzati da una concentrazione di edificato residenziale e produttivo, nonche' dai servizi ad essi connessi e funzionali anche allo spazio rurale.

2. In questi ambiti sono ricompresi i centri abitati che costituiscono la maggiore infrastrutturazione del territorio dell'Umbria, in quanto articolazione del sistema insediativo della regione.

3. Negli ambiti di cui al comma 1 si collocano gli insediamenti previsti dall'art. 5, comma 3, lettera h), della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28.

4. Gli ambiti urbani e per gli insediamenti produttivi sono cosi' differenziati:

a) ambiti urbani a dominante costruita;

b) ambiti periurbani a bassa densita', prevalentemente articolati lungo le vie di comunicazione.