Art. 25.
(Competenze degli enti locali)

1. Il PTCP tutela l'immagine dell'Umbria ed i suoi singoli componenti, costituiti dai centri storici e dagli altri elementi paesaggistici di particolare valore estetico-culturale, anche in rapporto alla percezione degli stessi dalla viabilita' di interesse regionale, provinciale e dalle strade statali, individuando i coni di visuale da preservare.

2. I Comuni disciplinano lo spazio rurale nel PRG, parte strutturale, in conformita' alla presente legge ed al PTCP, definendo in particolare:

a) la inedificabilita' di crinali e delle sommita' di rilievi in base alla loro percepibilita' dalla viabilita' di interesse regionale e provinciale, nonche' dalle ferrovie al fine di garantire la visione di un orizzonte sempre naturale;

b) l'ampliamento, con modalita' di complementarieta', del sistema di tutela e valorizzazione territoriale e ambientale gia' previsto dal PUT e dal PTCP;

c) le reti per la mobilita', l'energia e le telecomunicazioni.

3. La facolta' di realizzare porte di accesso, anche come elemento di valorizzazione dell'impresa, puo' essere esercitata da soggetti privati. A tali ulteriori porte e' consentito il collegamento in rete con il sistema complessivo.