Art. 24.
(Azioni di sostegno)
1. La Giunta regionale negli ambiti territoriali dello spazio rurale promuove i progetti, i programmi e gli studi, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 13 e 46 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, al fine di favorire, da parte degli enti locali, l'individuazione fondiaria e la elaborazione della disciplina degli ambiti stessi, nonche' le azioni finalizzate alla tutela e valorizzazione delle infrastrutture storiche del territorio e dei siti connessi.
2. Le iniziative della Giunta regionale, di cui al comma 1, sono finalizzate all'utilizzo delle risorse comunitarie, nazionali e regionali, per i seguenti obiettivi:
a) infrastrutturazione residenziale e produttiva qualificata e a minore impatto con il territorio;
b) sostegno al recupero edilizio finalizzato alla qualita' architettonica e tipologica con la contestuale riduzione del rischio sismico negli edifici, compreso l'eventuale utilizzo turistico-produttivo;
c) accessibilita' ai centri servizi anche attraverso la qualificazione e specializzazione del trasporto pubblico locale;
d) sostegno alle produzioni agricole, con particolare riferimento a quelle ecocompatibili o biologiche;
e) abbattimento delle fonti di inquinamento;
f) incentivo alla formazione di personale qualificato.
3. I piani di settore programmano gli interventi perseguendo anche le finalita' del precedente comma 2 e gli obiettivi contenuti nel presente Capo.