Art. 22.
(Attivita' zootecnica)
1. Il PUT, nella carta n. 20, rappresenta gli allevamenti ubicati sul territorio anche con riferimento ai centri e nuclei abitati, alla viabilita' di interesse regionale, ai corpi idrici superficiali e agli acquiferi con accertata vulnerabilita', nonche', nella carta n. 21, le aree fertirrigate.
2. La Giunta regionale in coerenza con il Piano regionale di risanamento delle acque promuove e qualifica l'attivita' zootecnica in considerazione dell'uso sostenibile del territorio ed in particolare:
a) definisce, in relazione al tipo di allevamento, il carico di bestiame per ettaro rapportato alla quantita' e qualita' della superficie agricola utilizzata;
b) disincentiva nuovi allevamenti nelle aree degli acquiferi con elevata vulnerabilita';
c) sostiene la zootecnia estensiva nelle zone marginali anche per favorire il mantenimento di attivita' agricole a presidio e tutela dell'ambiente;
d) sostiene l'attivita' zootecnica, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti, garantendone l'origine e/o la qualita'.
3. Il PTCP, anche sulla base delle carte n. 20 e 21, disciplina il controllo della compatibilità dell'esercizio e del potenziamento delle attività zootecniche in area rurale in rapporto alla vulnerabilità degli acquiferi ed alla sensibilità al rischio di inquinamento segnalando alla pianificazione comunale i casi critici.
4. I Comuni nel PRG, parte strutturale, individuano alla scala 1:10.000 gli allevamenti esistenti ed i relativi impianti, nonche' i perimetri fertirrigui autorizzati.
5. La Regione, al fine di conseguire un riequilibrio tra capi di bestiame, superficie agricola utilizzata e sistema antropico, promuove, nelle zone corrispondenti ai bacini di cui al comma 3, interventi per un migliore rapporto ambientale e una diversificazione e/o diminuzione delle attivita' zootecniche. Gli interventi di cui sopra sono estesi anche alle concentrazioni di allevamenti ittiogenici.
6. La realizzazione di nuovi impianti di allevamenti suinicoli, avicoli ed ittiogenici o l'ampliamento di quelli esistenti non assoggettati alle norme di cui alla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, e' sottoposta a valutazione di incidenza ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. La Giunta regionale determina le dimensioni massime degli allevamenti esclusi dalle procedure del presente comma e quelli che per le loro dimensioni minimali sono sempre possibili anche in deroga a quanto previsto dal comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal piano di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319.
7. Il pascolo vagante, cioè senza custodia idonea, può esercitarsi nei terreni gravati da uso civico nonché in quelli appartenenti al proprietario degli animali pascolanti in qualsiasi periodo dell'anno.