Art. 20.
(Aree di particolare interesse agricolo)

1. Il PRG, parte strutturale, delimita le aree di particolare interesse agricolo con riferimento alla carta n. 17 escludendo quelle compromesse e quelle prive di particolare interesse. Nelle suddette aree sono consentiti l'attivita' agricola e gli interventi di cui all'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni nonché gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 con le modalità ivi indicate.

2. Gli edifici da realizzare in applicazione dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, debbono essere localizzati nei terreni siti al di fuori delle zone di cui al presente articolo.

3. Nelle aree di particolare interesse agricolo di cui al presente articolo e' consentita la realizzazione di infrastrutture a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilita' di soluzioni alternative, nonche' la realizzazione di opere di sistemazione idraulica.

4. Le aree di particolare interesse agricolo, recepite e disciplinate nel P.R.G., parte strutturale, non possono essere modificate nella loro individuazione e destinazione salvo per i casi di cui al comma 3. Sono comunque consentite variazioni della loro individuazione purche' non venga ridotta la superficie complessiva delle aree cosi' individuate nel P.R.G., parte strutturale.

5. Nelle aree di particolare interesse agricolo di cui alla l.r. 27 dicembre 1983, n. 52, per le quali i Comuni non hanno adeguato gli strumenti urbanistici generali, sono consentiti solo gli interventi sugli edifici esistenti, previsti dalle lettere a), b), c), d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e dall'art. 8, commi 7 e 9 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53.