Art. 18.
(Definizione)
1. Lo spazio rurale e' la parte del territorio regionale caratterizzata da insediamenti sparsi, non compresi negli ambiti urbani, di cui al comma 4 dell'art. 26, posti anche in contesti ambientali di pregio, dove si svolgono attivita' plurime, comprendente anche le aree boscate.
2. L'impresa agricola, attraverso la propria attivita' economico-produttiva, esercita anche la primaria tutela e valorizzazione dello spazio rurale avendone la competenza tecnica e le conoscenze scientifiche, anche per favorire e promuovere lo sviluppo di processi produttivi ecocompatibili, nonche' per garantire la presenza dell'uomo e delle sue attivita'.
3. Lo spazio rurale, rappresentato nella carta n. 14, si articola in:
- spazio rurale connotato da fragilita' insediativa e produttiva;
- aree di particolare interesse agricolo;
- ambiti per la residenza e le attivita' produtti-ve.