Art. 16.
(Aree di particolare interesse geologico e singolarita' geologiche)

1. La Regione tutela gli ambiti caratterizzati da aree di particolare interesse geologico e da singolarita' geologiche indicati nella carta n. 11.

2. Ai fini della tutela di cui al comma 1 è istituito il catasto regionale delle singolarità geologiche.

3. La Giunta regionale, anche su proposta delle Province e dei Comuni, e comunque sentiti gli stessi, provvede periodicamente all'aggiornamento del catasto regionale sulla base dei seguenti elementi: significativita' scientifica, rarita', valore costitutivo nel contesto paesaggistico-ambientale regionale.

4. I beni censiti rivestono interesse pubblico e la loro rimozione o modificazione e' consentita, esclusivamente a fini scientifici o didattici, previa autorizzazione del Comune competente per territorio, che ne da' contemporanea comunicazione alla Giunta regionale per la vigilanza e la registrazione nel catasto di cui al comma 2.

5. La Giunta regionale promuove altresi' la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico-ambientale regionale.

6. Il PTCP, sulla base del catasto regionale e degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale, disciplina gli interventi di trasformazione territoriale compatibili con gli obiettivi di conservazione e tutela dei siti e definisce le norme per mantenere l'assetto geomorfologico ed idrogeologico d'insieme. Il PRG delimita in termini fondiari gli ambiti delle singolarita' geologiche relativi al censimento.

7. Negli ambiti individuati dal PRG e' comunque vietato:

a) realizzare discariche e depositi di rifiuti;

b) realizzare impianti arboreo-arbustivi finalizzati al rimboschimento o ad attivita' agricole che possano recare pregiudizio o nascondere le emergenze geologiche puntuali o diffuse;

c) effettuare captazioni, derivazioni o alterazioni del regime idrico delle acque superficiali e sotterranee, qualora compromettano il bene censito;

d) realizzare infrastrutture che possano arrecare pregiudizio ai beni censiti, salvo quelle previste al comma 1, lett. h), i) ed l), dell'art. 5 legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46;

e) realizzare opere che possano produrre alterazioni, degrado e distruzione dei beni e dei siti medesimi, con esclusione di quelle inerenti esigenze di pubblica incolumita' o necessarie a favorire la tutela e la valorizzazione dell'emergenza geologica oggetto di censimento.