Art. 15.
(Aree boscate)

1. Sono definite aree boscate quelle coperte da vegetazione arbustiva e arborea di estensione superiore a mq. 2.000 con la esclusione di quelle indicate al comma 2 dell'art. 146 del D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 nei termini ivi stabiliti.

2. Le aree boscate e quelle dove il bosco e' parzialmente o totalmente distrutto da incendi, alluvioni o frane sono ulteriormente disciplinate dal PTCP quale piano paesistico-ambientale, ai fini della tutela e salvaguardia delle superfici boscate e delle relative radure perimetrali o interne, del potenziamento della qualità complessiva del patrimonio boschivo, della valorizzazione dei prodotti dei boschi, fermo restando il divieto assoluto di nuovi interventi edilizi.

3. I Comuni recepiscono nel PRG parte strutturale, le perimetrazioni delle aree boscate in conformita' alla definizione di cui al comma 1 ed alla disciplina del PTCP, ed individuano, nelle aree extraurbane, una fascia di transizione in cui l'attività edilizia è limitata agli interventi di cui all'art. 31, lett. a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. La Regione destina risorse finanziarie per valorizzare le fasce di transizione circostanti il bosco al fine di assicurare un adeguato reddito ai coltivatori che ne riconvertano l'uso per produzioni ecocompatibili.

5. Le aree boscate non sono computabili ai fini dell'applicazione della densita' edilizia prevista per le zone agricole dall'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Nelle aree boscate sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 8 dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione e' consentita altresi' la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilita' di soluzioni alternative, nonche' le opere di sistemazione idraulica e forestale e gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 con le modalità ivi indicate.

8. Gli impianti di arboricoltura da legno attraverso la trasformazione di terreni seminativi, sono individuati dalla Giunta regionale, su apposita cartografia. Le aree relative a detti impianti non sono ricomprese tra quelle assoggettate al vincolo di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.