Art. 13.
(Siti di interesse naturalistico)
1. Nella carta n. 8 sono indicati i seguenti siti di interesse naturalistico, individuati secondo le corrispondenti direttive comunitarie e del Ministero dell'ambiente:
a) Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.), aree che, nelle regioni biogeografiche di appartenenza, sono fondamentali per mantenere o ripristinare un tipo di habitat naturale e seminaturale o una specie di flora e di fauna selvatica di cui agli allegati 1° e 2° della direttiva Habitat 92/43/CEE, in uno stato di conservazione soddisfacente e che contribuiscono al mantenimento della biodiversita' nelle medesime regioni;
b) Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE relativa alla protezione dell'avifauna migratoria;
c) Siti di Interesse Regionale (S.I.R.), che rappresentano gli elementi identificativi della biodiversita' regionale, nonche' gli elementi di raccordo tra il patrimonio naturalistico continentale e quello dell'Umbria.
2. Il PUT, al fine di salvaguardare l'integrita' ambientale come bene unitario, riconosce ai siti ed alle zone indicate al comma 1, valore estetico culturale e pregio ambientale.
3. Il PTCP e il PRG, parte strutturale, recepiscono le suddette delimitazioni di ambito.
4. Le aree di cui al presente articolo sono assoggettate alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.