Art. 10.
(Zone critiche di adiacenza tra insulae, corridoi ecologici, zone di
discontinuita' ecologica)
1. Nelle zone critiche di adiacenza tra le insulae ecologiche di cui alla lett. b) dell'art. 9, il PTCP elabora, per il sistema di protezione faunistico, ambientale e paesaggistico, indirizzi per la pianificazione comunale finalizzati al mantenimento delle biodiversitā ed alla tutela della biopermeabilitā, definendo gli ambiti che costituiscono le insulae e corridoi ecologici.
2. Il PRG, parte strutturale, localizza in termini fondiari, alla scala non inferiore al rapporto 1:5.000, le indicazioni di cui al comma 1 stabilendone le specifiche dimensioni e le normative di assoluta salvaguardia. Il PRG formula, altresi', le previsioni finalizzate alla protezione, ricostituzione e all'adeguamento degli elementi vegetazionali prevedendo le modalita' di attuazione degli interventi.
3. Nei corridoi ecologici localizzati nel PRG, e' consentita la realizzazione di opere infrastrutturali non costituenti barriera, nonche' di infrastrutture viarie e ferroviarie purche' esse siano adeguate alla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46, art. 11, comma 2 e siano previsti interventi di riambientazione.
4. Nei corridoi ecologici e' vietato alterare in maniera permanente la vegetazione legnosa spontanea preesistente a seguito di interventi agricolturali e silvicolturali o per l'esecuzione di opere pubbliche e private, con l'esclusione di quelle indicate al comma 3. E' comunque consentita la coltivazione con le modalita' di cui al comma 5. In ogni caso in tali corridoi non possono essere comprese aree urbanizzate o oggetto di previsione edificatoria.
5. Nelle zone di discontinuita' ecologica di cui alla lett. c) dell'art. 9, il censimento delle aree boscate da sottoporre a protezione totale o particolare e la loro definizione in termini fondiari, č effettuata dai Comuni nel PRG, parte strutturale, sulla base di quanto indicato dal PTCP che, tenuto conto degli indirizzi programmatici e pianificatori regionali, stabilisce criteri e modalitā di coltivazione per le altre aree boscate, che siano compatibili con le specie faunistiche.
6. La Regione nelle zone di discontinuitā ecologica incentiva la ricostruzione di siepi e filari permanenti che ricolleghino tra di loro le aree boscate di cui al comma 5, al fine di ristabilire la continuitā con le insulae ecologiche.