Art. 1
(Finalita’ del PUT)

1. La Regione attraverso il PUT attua gli artt. 19 e 20 dello Statuto e applica i principi programmatici fissati dal Titolo II dello Statuto medesimo individua e definisce gli elementi territoriali di riferimento.

2. La Regione garantisce il diritto della popolazione attuale e delle generazioni future dell'Umbria ad avere un ambiente integro e vivibile.

3. Il PUT, ai fini di cui ai commi 1 e 2 indica le modalita’ dello sviluppo sostenibile, fondato prioritariamente sulla valorizzazione delle identità culturali della popolazione e delle risorse del territorio.

 4. Il quadro delle azioni necessarie per raggiungere l'obiettivo dello sviluppo sostenibile e’ definito nel piano regionale di sviluppo.